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Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

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22. All'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con il ministro della Giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

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